Art. 1
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “AD NIDUM” (di seguito “associazione”) che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca.
Art. 2
L'associazione attualmente ha sede in VIA BONFADIO 24, VERONA (VR), 37131. L'associazione potrà sostituire o chiudere sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in tutta Italia o all'estero. La sede potrà essere trasferita.
Art. 3
L'associazione ha durata e tempo indeterminato.
Art. 4
L'associazione non ha finalità di lucro, è apartitica e svolge attività di promozione e utilità sociale. L'associazione opera in ambito socio-sanitario e ha come finalità la promozione della cultura psicologica nel tessuto sociale, la promozione della salute in tutti gli ambiti e in tutte le fasce della popolazione. L’associazione si occupa di assistenza psicologica, nasce con la finalità di promuovere nel tessuto sociale la cultura psicologica e del benessere, della prevenzione, nonché della ricerca nell’ambito della psicologia clinica e della salute e della neuropsicologia clinica. Vuole altresì fornire sostegno a singole persone, coppie, famiglie, gruppi, ed all'intera comunità. In particolare, l'associazione si pone gli obiettivi, i quali si elencano di seguito a titolo d’esempio e non esaustivo:
− promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento e riabilitazione;
− incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona e comunità, favorendo un'integrazione della persona all’interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole;
− promuovere modelli di assistenza psicologica e sociale che preservino la salute mentale e che rafforzino l’empowerment della persona;
− promuovere le condizioni affinché si favorisca l’esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita, attraverso attività di sensibilizzazione sociale dell'attività psicologica;
− operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio individuale e sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.
Per raggiungere gli scopi suddetti, l’associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:
a) Visite mediche specialistiche, consulenze e/o terapie psicologiche, trattamenti sanitari non invasivi, ivi compresi prestazioni riguardanti gravidanza, puerperio e neo-natalità
b) Consulenze tecniche d’ufficio e di parte nell’ambito delle separazioni e di procedimenti riguardanti i minori
c) Trattamenti per il benessere fisico
d) Consulenza personale e relazionale in diversi ambiti tra cui emotivo, relazionale, sessuale e cognitivo
e) Consulenza olistica di discipline complementari
f) Organizzazione di eventi di promozione culturale e del benessere psico-fisico
g) Fornire sostegno clinico, psicologico, socio-educativo e di orientamento al benessere, anche mediante gli approcci naturopatico, bioenergetico, fisioterapico, osteopatico, posturologico, ostetrico a persone in situazione di difficoltà e fragilità presenti sul territorio
h) Sensibilizzare la cittadinanza sulla salute e sulla prevenzione delle malattie e disturbi psicofisici, e sulle modalità per perseguirla e mantenerla
i) Promuovere incontri informativi per le famiglie in merito a temi quali la genitorialità, l'accoglienza, la conflittualità ed altre tematiche a rilevanza sociale
j) Promuovere e diffondere tutte le pratiche volte al benessere psico-fisico-sociale attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, didattica e di momenti di approfondimento inerenti diverse tematiche coerenti con le attività svolte e le finalità
k) Fornire incontri di formazione e/o supervisione con personale socio-sanitario e psicologico su argomenti coerenti con le attività svolte e finalità (compresa la possibilità di crediti ECM)
l) Progettare ed eseguire corsi di formazione ed informazione presso istituti scolastici di ogni ordine e grado su tematiche coerenti con le finalità dell'Associazione
m) Promuovere incontri di rete ed equipe (con privati ed istituzioni) per favorire la presa in carico di situazioni complesse
n) Progettazione e realizzazione di attività ludico-ricreative per infanzia ed adolescenza
o) L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e di informazione del pubblico su temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
p) L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’associazione intende realizzare molteplici iniziative ed in particolare:
− realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, workshop, di durata variabile, condotti da professionisti accreditati, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione. Tali programmi sono rivolti all’individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private. Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l’aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e di prevenzione.
− realizzare e promuovere servizi psicologici di consulenza, prevenzione, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti, anziani e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale.
− promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e dimensione e per promuovere il benessere bio-psico-sociale. Per questo è prevista la realizzazione, l’utilizzo, la standardizzazione, la verifica e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali: test, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo, volti all’indagine, valutazione e verifica dell’esistenza di fattori favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita.
− collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità. L’Associazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica e opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Gli eventuali proventi dell’attività associativa, detratte le spese sostenute, devono essere reinvestiti per il raggiungimento dello scopo sociale. Non è, infatti, ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili o avanzi di gestione.
Art. 5
Possono far parte dell’associazione coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
Art. 6
Gli associati si distinguono in:
− fondatori;
− ordinari;
− ad honorem.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; essi partecipano all’assemblea con voto deliberativo. Decadono solo per espresse dimissioni scritte o per impedimento definitivo.
Sono soci ordinari le persone che accedono all’Associazione su domanda e sono in regola con il versamento annuale della quota associativa; partecipano all’assemblea con voto deliberativo e possono versare una quota annua ordinaria. Sono soci ad honorem coloro i quali, designati dall’organo di governo dell’Associazione, accettino tale qualifica. La quota associativa viene fissata anno per anno dal Consiglio direttivo.
Art. 7
La qualità di socio si perde per:
− decesso;
− mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
− dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
− espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 8
Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Revisore dei conti. Esso verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 9
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. Si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. Provvede, ogni tre anni, ad eleggere gli organi della Associazione e a discutere la relazione e il bilancio del Consiglio direttivo uscente. Le deliberazioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Solo l’assemblea ha il potere di modificare lo statuto.
Art. 10
L'assemblea è convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione agli associati almeno 8 giorni prima della data della riunione tramite posta elettronica o posta ordinaria. I verbali delle riunioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono redatti per iscritto dal Segretario o da un componente appositamente nominato dal Presidente all’apertura di ogni singola assemblea. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 11
Possono partecipare all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota annuale. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Art. 12
Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre, incluso il presidente. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. I membri del Consiglio Direttivo sono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 13
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Per i casi di indisponibilità del Presidente, lo stesso è sostituito dal vicepresidente.
Art. 14
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: quote associative; contributi, donazioni, lasciti o erogazioni di qualsiasi natura; ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 15
L’esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto è approvato dall’assemblea dei soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 16
L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato col voto unanime dell’Assemblea Straordinaria. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. L’eventuale patrimonio sarà devoluto a favore di altre associazioni aventi scopi analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.